agenzia in
attività finanziaria, è riservata
Not.
Francesco Boni, 27.05.2002
Una Società vorrebbe inserire nell'oggetto sociale la
possibilità di svolgere attività di trasferimento di denaro, nella qualità
di agente in attività finanziaria, ai sensi dell'art.3, D.Lgs. 25.09.1999,
n.374.
Questa attività può essere esercitata previa iscrizione
nell'apposito elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi (UIC), con i
requisiti patrimoniali, di forma giuridica previsti dal Ministero del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato su
proposta dell'UIC.
I partecipanti al capitale ed i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo, devono avere i requisiti di
onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli
artt. 108 e 109, D.Lgs. 01.09.1993 n.385.
Dove reperire i regolamenti relativi ai requisiti
patrimoniali, di forma giuridica e di onorabilità richiesti?
sul sito www.uic.it
Not. Francesco
Ercolano
A sensi dell’art. 3, c. 2, D.M.
13.12.2001, n. 485, in G.U. 16.02.2002, serie generale n. 40, rilevano per le
società i requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti dal codice
civile.
L'art. 5, rubricato
"Altre attività esercitabili", stabilisce che i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 3 possono svolgere attività strumentali e
connesse a quella di agenzia in attività finanziaria…
L’art. 3, c. 3, quindi, aggiunge:
“Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria... le attività
seguenti:..”
Questo significa che nell'oggetto
sociale può essere previsto solo l'esercizio dell'attività in agenzia
finanziaria ed eventualmente delle altre attività di cui al predetto art. 3,
con esclusione di qualsiasi altra attività, e conseguente necessità di depennare
dall'oggetto sociale in vigore tutte le altre attività non compatibili?
Anche dopo la lettura dello studio
3532 CNN (che peraltro non sembra trattare specificamente questa figura)
non soddisfa a questi dubbi.
In effetti, l'attività di trasferimento di denaro
nella qualità di agente in attività finanziaria rientra nella previsione
dell'art. 5,
c. 3, D.P.R. 485/2001.
Pertanto, sulla base della predetta norma che
espressamente esclude l'applicazione dei primi due comma a coloro che offrono esclusivamente
il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi ecc.,
non si dovrebbero porre problemi di esclusività e/o di compatibilità con altre
attività.